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L’attenzione per i sistemi di riconoscimento facciale e gli eventuali e successivi processi di elaborazione si sta intensificando: i rischi per i diritti e le libertà degli individui sono elevati, soprattutto quando la loro applicazione avviene oltre i confini Ue.
Le prescrizioni del GDPR non sono sufficienti: nel mettere in cantiere le nuove norme, le istituzioni europee dovrebbero infatti definire con precisione gli ambiti applicativi e predisporre misure effettive per contrastare gli usi impropri da parte di titolari giganti, siano essi OTT o governi nazionali.
Facciamo il punto sui rischi legati all’utilizzo sempre più pervasivo di tali sistemi, sul dibattito in corso nella Ue e sulle tutele previste dalle normative e dalle Linee guida in vigore.
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Come funziona il riconoscimento facciale
Il riconoscimento facciale automatico (d’ora in poi semplicemente riconoscimento facciale) è un processo che:
analizza un’immagine digitale del viso di una persona; estrae dall’immagine un pattern significativo ed unico (nel senso che identifica un solo individuo), composto da una serie di caratteristiche tradotte, a loro volta, in formato digitale; memorizza il pattern corrispondente all’immagine; usa i pattern memorizzati per confrontarli con le caratteristiche estratte da altre immagini digitali del viso.
I (ris)volti di questa tecnica, come li abbiamo chiamati in un facile gioco di parole, possono essere molteplici e sono, di solito, classificati con riguardo alla identità nota del soggetto o rispetto agli scopi che si vogliono perseguire.
Il riconoscimento automatico facciale, quindi, può essere eseguito associando sin da subito il pattern ad altri dati corrispondenti all’identità del soggetto; per esempio, come accade in alcuni paesi, nel caso in cui siano sottoposti a riconoscimento i soggetti detenuti. In altri casi, invece, può essere utile effettuare il riconoscimento anche senza sapere a priori chi è effettivamente il soggetto cui si riferisce il pattern (per esempio, per capire se un certo individuo, di cui non si posseggono ancora le generalità ma di cui si hanno le immagini del volto, è presente in alcune videoriprese relative ad un certo luogo e ad una certa ora).
Lo scopo finale del riconoscimento, invece, può essere vario ma le due macroaree di utilità sono:
l’interesse pubblico (per esempio, per la prevenzione e la repressione dei reati, con o senza conoscere l’identità di un soggetto); l’autenticazione ovvero quel processo che consente di confermare che un soggetto è davvero chi dichiara di essere;